martedì 29 agosto 2017
Fedeli: nessuna proroga per la documentazione. Regioni e Asl vanno avanti in ordine sparso
Vaccini: privacy e scadenze, ecco i nodi da sciogliere
COMMENTA E CONDIVIDI

Rinnovare il corredo scolastico dei pargoli, recuperare i libri che ancora mancano all’appello e garantire la necessaria fornitura di cartoleria sono l’ultimo dei problemi dei genitori italiani per l’anno scolastico che sta per cominciare. La crisi di nervi non è in agguato al supermercato ma alla Asl dove parecchi si ritroveranno in coda per recuperare la storia vaccinale dei propri figli, da presentare a scuola così come richiesto dalle nuove regole su vaccini e frequenza scolastica. Non ovunque, in Italia, valgono le stesse procedure: alcune Regioni hanno scelto di facilitare la vita dei propri cittadini, altre non hanno accolto l’invito del legislatore alla semplificazione.

Le scadenze Valeria Fedeli, ministro dell’Istruzione, esclude che venga concessa alcuna proroga per la presentazione dei certificati vaccinali, delle autocertificazioni o della formale richiesta di vaccinazione alla Asl. Quindi, i termini restano quelli fissati dal decreto legge: il 10 settembre per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, il 31 ottobre per le altre scuole di ogni ordine e grado. Ma dal prossimo anno, la documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. Rientra nelle disposizioni transitorie – cioè valide solo per il 2017/2018 – anche la possibilità di avvalersi dell’autodichiarazione che, in ogni caso, dovrà essere sostituita dai documenti ufficiali entro il 10 marzo 2018. Il ministro si definisce «fiducioso», più preoccupato «per il carico burocratico che ricade sulle scuole» che non della reale esistenza «di molti genitori che non vogliono vaccinare i propri figli. Credo che soprattutto le coppie giovani – ha detto – abbiano compreso benissimo l’importanza delle vaccinazioni e il passaggio all’obbligatorietà la dove prima c’era facoltà di scelta». Fedeli sembra anche soddisfatta delle iniziative portate avanti dagli uffici scolastici, sia regionali che provinciali, in collaborazione con gli enti locali e con il Servizio sanitario nazionale per facilitare l’acquisizione della documentazione da parte dei genitori. «Credo – ha concluso il ministro – che sia l’elemento più importante su cui abbiamo lavorato da subito come ministero ».

La privacy Forse al ministro Fedeli sfugge che proprio lo scambio di dati tra gli uffici pubblici è una questione cruciale: il decreto legge approvato a luglio non lo prevede se non a par- tire dall’anno scolastico 2019/2020, mentre indica che siano i genitori – o chi ha la patria potestà – a comunicare alle scuole che i loro figli sono in regola con gli obblighi. Su questo, come ha ricordato il Garante della privacy in una nota, le amministrazioni e il Garante stesso non possono far altro che adeguarsi. Se la legge non lo prevede esplicitamente, il flusso informativo tra uffici pubblici è illecito. Secondo l’Authority meglio sarebbe che, senza aspettare la richiesta dei genitori, fossero le Asl a inviare direttamente alle famiglie i certificati da presentare a scuola. Una strada che ottiene tre ottimi risultati: facilita la vita delle famiglie, non viola la normativa sui vaccini e rispetta la legge sulla privacy. Perché il Garante non ha ancora prodotto alcuna indicazione in proposito? La risposta è banale: nessuno l’ha chiesta. Adesso sì: la Toscana – che ha deciso per lo scambio di dati tra scuole e Asl – ha inviato al Garante una comunicazione ufficiale che produrrà in tempi brevi un pronunciamento dell’autorità, sebbene le variabili siano tante e vadano valutate una a una.

Le sanzioni Le nuove regole parlano chiaro: un bambino che abbia cominciato a frequentare l’asilo nido o la scuola materna in attesa di vaccinazione e che non sia stato successivamente vaccinato sarà escluso dal servizio educativo, allontanato dalla scuola a meno che la mancata vaccinazione sia imputabile all’organizzazione del servizio vaccinale o allo svilupparsi di una malattia che renda controindicata la vaccinazione stessa. In teoria, il pargolo la mattina dell’11 marzo 2018 si troverebbe interdetto l’ingresso in classe se entro il giorno prima – 10 marzo – i genitori non avessero sostituito l’autocertificazione con i documenti ufficiali o se la prenotazione del vaccino non avesse avuto come esito anche la sua somministrazione. Né, se non venissero assolti quegli obblighi, il bambino potrebbe frequentare l’anno successivo. In ogni caso, i genitori si vedranno elevare una sanzione tra 100 e 500 euro: pagarla li esonera dall’obbligo di vaccinare il proprio figlio ma, comunque, non permette al piccolo di continuare a frequentare il nido o la materna non solo per l’anno in cui l’inadempienza è stata accertata ma anche per quelli successivi (salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale). Tutto cambia per i cicli di studio successivi, dalle elementari alle medie superiori: la sanzione estingue l’obbligo per i genitori di far somministrare ai loro figli il vaccino e non è previsto che il bambino o il ragazzo venga allontanato dalle lezioni. La sanzione si paga una volta sola, non all’inizio di ogni anno scolastico.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: