giovedì 9 marzo 2017
La presidente della Commissione parlamentare Antimafia Rosy Bindi

La presidente della Commissione parlamentare Antimafia Rosy Bindi

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L'aula di Montecitorio ha approvato in prima lettura le disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia e di chi è in pericolo perchè con uno di loro è parente o convive stabilmente. Il testo, che ora attende il via libera definitivo del Senato, scaturisce dalle indicazioni dalla commissione Antimafia. La presidente Rosy Bindi lo considera una «svolta di civiltà» perchè si riferisce non ai collaboratori di giustizia,
i cosiddetti "pentitì" «che si sono macchiati di delitti efferati» ma a quei «cittadini normali, che hanno subito la violenza delle mafie o assistito e denunciato e si sono recati nelle aule giudiziarie a indicare i colpevoli».
Una differenza non solo qualitativa ma anche numerica: mentre i collaboratori di giustizia sono oggi 1.277 con oltre 4 mila familiari, i testimoni sono solo 78 e 255 sono i familiari.

«La proposta di legge - dice Bindi - contiene il principio della "personalizzazione" delle misure per il testimone di giustizia che non può continuare a subire lo sradicamento dal proprio territorio, l'abbandono del lavoro, il cambiamento del nome. Un testimone dovrà poter rimanere a casa propria, continuando il proprio lavoro». Ecco le principali novità del testo, la cui approvazione è stata salutata con soddisfazione da tutte le forze politiche.

LA DEFINIZIONE. Si introduce una definizione più stringente di testimone di giustizia, con particolare riguardo alla qualità delle sue dichiarazioni e all'effettività e gravità del pericolo. La stessa protezione può essere estesa a chi è in pericolo perché convivente o in relazione con il testimone.

LA PROTEZIONE. Le misure di protezione vanno individuate caso per caso e, salvo motivi eccezionali di sicurezza personale, non comportano perdita dei diritti. Di norma al testimone va garantita la permanenza nel luogo di origine e la prosecuzione delle sue attività. Trasferimento in località protetta e cambio di identità diventano ipotesi straordinarie.

TUTELE PROGRESSIVE. Per garantire l'incolumità dei testimoni e la sicurezza dei suoi beni, in base alla gravità e attualità del pericolo si adottano misure di vigilanza e protezione, accorgimenti tecnici di sicurezza per abitazioni e aziende, misure per gli spostamenti, trasferimenti in luogo protetto, utilizzazione di documenti di copertura, cambiamento delle generalità.

SOSTEGNO ECONOMICO. Al testimone andrà assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. Alle misure già oggi previste (tra cui spese sanitarie e mancato guadagno), si aggiungono l'assistenza legale, il rimborso per spese occasionali dovute alla protezione e un indennizzo forfetario
per danni psicologici e biologici subiti. Se costretto a cambiare casa o a trasferirsi in località protetta, è garantito un alloggio e (se è definitivo) l'acquisto da parte dello Stato degli immobili di proprietà.

REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO. Il testimone ha diritto a conservare il posto di lavoro o, per esigenze di sicurezza, a trasferirsi presso altre sedi. Se invece il lavoro l'ha perso a causa delle sue dichiarazioni, ha diritto a un nuovo posto (anche temporaneo). Previste anche forme di sostegno all'impresa con gli strumenti del codice Antimafia.

IL TUTOR. Arriva il referente specializzato del testimone di giustizia, con compiti di informazione, assistenza e supporto.

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