domenica 9 settembre 2018
Presentato in Senato il disegno di legge per la riforma dell’affidamento condiviso. Le associazioni: molti i profili di ambiguità
Affido condiviso, la riforma che non convince le associazioni
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Coinvolge circa quattro milioni di genitori separati e 800mila minori. Ma da almeno un decennio mostra di non riuscire a realizzare gli obiettivi per cui era nata: assicurare ai figli vittime delle incomprensioni degli adulti quelle attenzioni educative e quella costante presenza di entrambe le figure genitoriali che, secondo tutti gli studi pedagogici, sono premesse irrinunciabili per garantire una crescita equilibrata e serena.

Ora, dopo tante analisi e tante promesse, sembra che la volontà di riformare la legge 54 del 2006 sull’affido sia sostenuta da tutte le forze della maggioranza: lunedì 10 comincia in Commissione Giustizia del Senato l'iter della Riforma dell'affido condiviso. Tre i ddl depositati in Commissione: due di Forza Italia (uno che ha come primo firmatario Antonio De Poli e cofirmataria Paola Binetti, e il secondo da Maria Alessandra Gallone) e uno di Lega-M5s, relatore Simone Pillon. Alle 17 il via ai lavori con la relazione dello stesso senatore Simone Pillon.

Il disegno di legge 735 per la riforma dell’istituto dell’affidamento condiviso, primo firmatario il senatore leghista Simone Pillon, intende dare applicazione ai punti specifici previsti dal contratto di governo e cioè favorire, si legge nella premessa, «la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di sostentamento e valutando l’introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno dell’alienazione parentale».

Tutto bene quindi? Non proprio. Diverse associazioni che si occupano di figli di separati sottolineano incongruenze tra i principi enunciati – ineccepibili – e le modalità previste dalla legge per tradurli in prassi giuridica. Viene fatto notare che già la legge del 2006, fondata sul presupposto della «pari responsabilità educativa» e del coinvolgimento paritetico di entrambi i genitori, è risultata poi largamente disapplicata sia per la “resistenza passiva” – si dice – di larga parte della magistratura ancora legata al concetto della monogenitorialità, sia per le difficoltà di sgretolare una cultura che vorrebbe limitare i compiti di cura alla madre, lasciando il padre sullo sfondo come fornitore di risorse economiche. Da questo punto di vista il nuovo disegno non offrirebbe le garanzie adeguate per evitare il rischio di essere ancora una volta bypassato al momento dell’applicazione. E, a conferma che le perplessità non arriverebbero solo dell’associazionismo ma anche da parte della politica, si ricorda la presenza di altri disegni di legge sull'argomento depositati in questi giorni anche dal Movimento 5 Stelle (ma firmati trasversalmente anche da deputati appartenenti ad altri partiti) che avrebbero invece il merito di superare queste contraddizioni. Non si tratterebbe di una questione di schieramenti dunque, ma di contenuti. Il confronto è aperto.

Vittorio Vezzetti, pediatra, fondatore dell’associazione 'Figli per sempre', che da mesi collabora per la stesura del testo, assicura invece che si tratta di timori infondati: «Era assolutamente urgente – spiega – colmare l’attuale disparità tra le figure genitoriali dopo la separazione che relega l’Italia agli ultimi posti fra i Paesi occidentali in tema di bigenitorialità. Oggi in Italia l’affido paritetico riguarda solo il 3-4% dei minori e solitamente per un accordo fra le parti. L’affido materialmente condiviso riguarda circa il 5% dei casi, mentre l’affido cosiddetto materialmente esclusivo è la sorte che spetta a tutti gli altri minori italiani, quindi oltre il 90%». Si tratta cioè della forma di affido che, al di là della legge 54, è ancora modulato secondo la formula del genitore prevalente, quello di serie A, e del genitore secondario, che in 9 casi su 10 è il padre. «Il testo del disegno di legge – prosegue Vezzetti – prevede che 'qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori. Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di 12 giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore'.

Un obiettivo che, in confronto con la situazione esistente, appare comunque importante». Ma proprio questo appare uno dei punti più contestati. «Per tanti anni – osserva Marino Maglietta, fondatore dell’associazione 'Crescere insieme' e uno dei padri della vecchia legge sull’affido condiviso – la magistratura ha fatto di tutto per tenere in piedi il sistema monogenitoriale. Ora serve un testo blindato che metta al riparo da interpretazioni maliziose. Per cui quando leggo nel testo del disegno che i tempi tra i genitori devono essere “paritetici” (cioè identici, ndr) ma due righe più sotto si dice che possono essere “equipollenti” (non necessariamente uguali, ndr) temo che si vada incontro a una grande confusione. E il magistrato sceglierà l’equipollenza, proprio come ora». Stesso discorso, sottolinea l’esperto, per l’indicazione del periodo minimo dei 12 giorni indicati come una “possibilità”. E anche questo appare un rischioso affidamento alla discrezionalità del giudice».

Annalisa Cattò, avvocato, mediatrice familiare e presidente dell’associazione 'Figli con figli', vorrebbe invece che venisse meglio definito l’aspetto dell’abitazione. «Oggi è difficile che un figlio si sente a casa propria in entrambe le case dei genitori separati. Ma questo – osserva Cattò – nel nuovo disegno di legge non è ben definito». E infine c’è la grande questione della mediazione familiare che il disegno di legge vorrebbe obbligatoria: «Non si può imporre un percorso a tutti perché – continua – esistono coppie che noi definiamo “non mediabili”, dove cioè la conflittualità è tale da risultare gestibile soltanto con percorsi specialistici e separati». Non solo, «pensare come si legge nell’articolato, che basti avere dieci cause di separazione aperte per improvvisarsi mediatori, significa ignorare la complessità e la delicatezza di questo ruolo. Per essere mediatori occorre almeno la frequenza triennale di una scuola di specializzazione».

I punti chiave del ddl Lega-M5s (primo firmatario Simone Pillon)

L'assegno. Basta con la "quota". Ma c'è una scappatoia

Il nuovo disegno di legge intende superare la vecchia logica dell’assegno passando alle spese dirette di mantenimento. Non è più il padre che, in 9 casi su 10, passa una quota alla famiglia e poi viene tenuto all’oscuro dell’utilizzo di quelle risorse, ma entrambi i genitori partecipano in base al loro reddito alle spese dirette per la cura e il mantenimento dei figli. C’è però il rischio che, al di là di quanto stabilito dalla Cassazione, la forma delle spese dirette venga accantonata sulla base di una possibilità prevista dal ddl che parla di spese ordinarie (dirette) e straordinarie, e questo coinciderebbe con la vecchia prassi dell’assegno.

Il domicilio. Quale casa per i minori? Ruoli paritetici a rischio

I genitori possono decidere la residenza abituale del figlio fermo restando che la casa rimane al legittimo proprietario ma, se l’accordo non arriva, allora è il giudice a stabilire la residenza e a decidere chi deve rimanere nella casa familiare. Purtroppo nelle situazioni più conflittuali c’è il rischio che si riproponga la vecchia logica del genitore collocatario dimenticando l’impegno del ruolo paritetico. Anche in questo caso a farne le spese rischiano di essere ancora una volta i padri separati che dovranno abbandonare famiglia e casa. E così si perpetuano le ingiustizie.

La condotta. Genitori inadempienti. Sarà tolleranza zero

Il testo di legge risulta chiaro e innovativo invece sul punto delle gravi inadempienze di uno dei genitori («manipolazioni psichiche, atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, nonché in caso di astensione ingiustificata dai compiti di cura di un genitore e comunque in ogni caso ove riscontrino accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori»): il giudice può valutare una modifica dei provvedimenti di affidamento oppure, nei casi più gravi, la decadenza della responsabilità genitoriale.

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