L'Ufficio di Procura Antidoping ha deferito il ciclista Riccardo Riccò al Tribunale Nazionale Antidoping del Coni con richiesta di squalifica per 12 anni per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell'art. 2.2. del Codice Wada sulla base degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Modena. Una richiesta così pesante perché si tratta della seconda violazione della normativa antidoping addebitata al ciclista.L'Ufficio di Procura Antidoping ha disposto quindi i seguenti provvedimenti: deferimento dell'atleta Olmo Rosario Perez (tesserato Fibs) al Tribunale Nazionale Antidoping del Coni per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell'art.2.1. del Codice Wada in relazione alle positività riscontrate per presenza di Metilesanamina in occasione dei controlli antidoping disposti al termine delle gare Cariparma-Danesi Nettuno svoltasi a Parma in data 20 agosto 2011 e Danesi Nettuno-T&A San Marino svoltasi a Nettuno in data 2 settembre 2011 con richiesta di squalifica per mesi sei; deferimento dell'atleta minore R.B (tesserato FISB) al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell'art.2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Metabolita di Tetraidrocannabinolo in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara "Finale Italiana Coppa Italia" svoltasi a Pessano con Bornago in data 4 settembre 2011 con richiesta di squalifica per mesi tre; deferimento dell'atleta minore G.M. (tesserato FIT) al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell'art.2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Metabolita di Tetraidrocannabinolo in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara "Torneo< Internazionale Challenger" svoltasi a Genova il 5 settembre 2011 con richiesta di squalifica per mesi quattro. Altre decisioni: deferimento dell'atleta Ramon Bianchi (FCI) al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione degli artt. 2.2 e 2.6. del Codice WADA sulla base degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Padova con richiesta di squalifica per anni due; deferimento dell'atleta Francesca Faustini (FCI) al Tribunale Nazionale Antidoping del CONI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell'art. 2.2 del Codice WADA sulla base degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Padova con richiesta di squalifica per anni due; deferimento del sig. Simone Cadamuro (soggetto non tesserato) al Tribunale Nazionale Antidoping del Coni per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione degli artt 2.2 e 2.6 del Codice WADA sulla base degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Padova con richiesta di con richiesta di inibizione per due anni a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al Coni, alle F.S.N., alle D.S.A. ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli Atleti e al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti enti sportivi; deferimento dell'atleta Mariano Bellia (tesserato FCI) al competente organismo giudicante federale della FCI per il riconoscimento della responsabilità in ordine alla violazione dell'art.2.1. del Codice WADA in relazione alla positività riscontrata per presenza di Idroclorotiazide e Clorotiazide in occasione del controllo antidoping disposto dalla Commissione Ministeriale ex lege 376/2000 al termine della gara "Raduno cicloturistico Trofeo Moretto" svoltasi a San Giorgio di Livenza in data 28 agosto 2011 con richiesta di squalifica per mesi due. A seguito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero di Como al Gip, è stata formulata, allo stato degli atti, l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti del ciclista Luca Paolini al Tribunale Nazionale Antidoping del Coni. Da rilevare che la Procura della Repubblica di Como aveva a suo tempo ricevuto gli atti dal Gip di Bergamo e si era dichiarato incompetente.