martedì 28 maggio 2013
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italianoIl Tribunale in composizione monocratica di Milano ha pronunciato la seguente                                     SENTENZA A seguito di giudizio ordinarioNel procedimento penale nei confronti diHIPPOCRATES ALIAS IPPOCRATE, nato a Kos in data 460 a.c.                               Dispositivo di sentenzaNessuno obietta alla necessità di tenere nel dovuto rispetto la volontà del paziente nelle scelte diagnostico-terepeutiche, molto più controverso è invece il punto se nel nostro ordinamento giuridico si configuri un valore assoluto dell’autodeterminazione del paziente e soprattutto, se essa possa esercitarsi fino mettere in pericolo la vita stessa del soggetto, a seguito di decisioni assunte in sua vece da colui che legalmente lo rappresenta.Lungi dal riconoscere valore assoluto alla volontà del soggetto, la legge prevede invece molteplici limitazioni alla sua libertà decisionale, nell’interesse del valore sociale della vita e della salute del cittadino e nell’interesse più generale di un’armoniosa convivenza sociale,capace di impedire la prevaricazione dei diritti fondamentali dell’uomo, anche nel caso di un’abdicazione volontaria da parte del soggetto.Il cittadino italiano, a differenza di quello di alcuni paesi asiatici, non può disporre del suo sangue o dei suoi organi per farne oggetto di vendita.Una cittadina italiana non può disporre del suo utero per affittarlo a fini di maternità surrogata. Ancora, un cittadino italiano non può disporre della sua libertà rendendosi schiavo di un altro o può alienare, trasferendola ad altri, la sua patria potestà o prestare il suo consenso per sperimentazioni scientifiche che non rispettino l’integrità dell’essere umano o sottoporsi volontariamente a mutilazioni genitali per presunti scopi religiosi, anche se di fede musulmana. Il cittadino italiano non può guidare l’automobile senza allacciarsi la cintura di sicurezza, né andare in moto senza casco, malgrado qualcuno possa avvertire tali obblighi come limitazioni della propria libertà.In linea generale, dal punto di vista giuridico, si tratta, come da molti sostenuto, di cogliere la differenza che esiste tra libertà e diritto. Certamente ognuno di noi può disporre del suo corpo, fino al punto di mutilarlo, e della stessa sua vita, fino a sopprimerla, ma questo esercizio di libertà non configura necessariamente dei diritti positivi. E’ palese, ad esempio, che pur esistendo in Italia la libertà di suicidarsi, nel nostro ordinamento giuridico non esiste un diritto al suicidio. Al contrario, mentre operativamente nella condotta dei singoli e delle istituzioni(comprese quelle sanitarie)si interviene per cercare di evitare che il suicida realizzi la sua volontà, il suicidio assistito e l’omicidio del consenziente, come precedentemente evidenziato, sono considerati reati gravi dal Codice Penale.Può dunque il medico abdicare al ruolo di tutela dell’incapace?Più in generale, è possibile un esercizio assoluto dell’autodeterminazione che sia effettivamente scevro dai pericoli di condizionamento, quali quelli che possono determinarsi (soprattutto in alcuni paesi) per i costi dell’assistenza o per la pressione psicologica che una società poco accogliente può esercitare su chi finisce per sentirsi un inutile fardello per la famiglia?Alla luce dell’istruttoria dibattimentale e degli elementi emersi a seguito della medesima, non appare sufficientemente provato il duplice profilo richiesto dalla fattispecie penale di cui  all’articolo. 323 c.p. sia della illegittimità della condotta dell’imputato Ippocrate sia della contestuale e correlativa ingiustizia del danno arrecato ovvero del vantaggio patrimoniale conseguito.Profilo di cui il Giudice di Legittimità impone di accertare la duplice sussistenza per poter affermare la responsabilità penale dell’agente: Ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio (art.323 c.p.) è necessario che sussista la c.d. doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere  l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito della illegittimità del mezzo  utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta.- Cass. Pen. ; Sez. VI, 8 gennaio 2003, n.62 (ud. 26 novembre 2002)De Lucia e altro.[RV223194].Con riguardo, invece, al delitto di violenza privata, previsto e punito dall’art. 610 c.p., è sicuramente dimostrata  la costrizione psichica del paziente, ancorché mediata dall’ausilio e dall’intervento del medico, indotto ad iniziare e continuare cure sanitarie pur in presenza di una volontà contraria liberamente espressa.La persona offesa ha, in tal modo, sopportato, tollerato e, di fatto, patito in proprio dolore alla mente e al corpo, in uno stato di assoluta soggezione all’altrui volere. Ma Ippocrate non poteva sapere 2000 anni fa dell’evoluzione della medicina (sondino). Quindi lo assolvo per assenza di elemento psicologico, perché il fatto non va costituire reato.                                                  P.Q.MVisto l’art.530, comma II, c.p.p.                                             assolveL’imputato dal reato lui ascritto al capo A) e B) di imputazione    dichiara  Così deciso in Milano, 27 maggio 2013.
 
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