venerdì 5 aprile 2013
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Il ricorso alla Consulta solleva molteplici interrogativi giuridici. Ne parliamo con Lorenza Violini, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Milano e con Luciano Eusebi, ordinario di diritto Penale all’Università Cattolica del Sacro Cuore.Professoressa Violini quali sono i problemi giuridici che si porrebbero in caso venisse riconosciuta la fecondazione eterologa?Espungere dall’ordinamento il divieto di fecondazione eterologa in via giurisprudenziale creerebbe problemi di regolamentazione che non possono essere risolti dal giudice, a cominciare dalle condizioni di accesso a tale tecnica ora vietata per finire allo scabroso tema della gratuità/vendibilità dei gameti alle coppie sterili.Si può parlare di un diritto costituzionalmente riconosciuto all’autodeterminazione delle coppie?Il diritto all’autodeterminazione riguarda la persona nei suoi rapporti con la propria salute; per la coppia, al più, si può parlare di diritto alla vita privata e familiare. L’estensione mira a includere nel diritto alla privacy anche il diritto a essere genitori, che per ora non è stato ammesso neppure in sede europea che, in una prima sentenza, aveva affermato il diritto ad accedere a tutte le tecniche ammesse dall’ordinamento su base paritaria, così che non fosse violato il principio di eguaglianza, ma aveva anche accertato l’esistenza del potere degli Stati di determinare quali tecniche di fecondazione fossero ammesse nel contesto della loro giurisdizione. La situazione italiana è profondamente diversa, visto che la fecondazione eterologa non è ammessa in nessun caso e non, come in Austria, ammessa solo per alcune coppie e non per altre.Professor Eusebi, come si inserisce il pronunciamento della Corte di Strasburgo in questa vicenda?Quel che appare giuridicamente inevitabile è interrogarsi circa il carattere non soltanto contingente, bensì riferibile all’umanità del generare, da riconoscersi in una serie di caratteristiche della generazione medesima quale s’è resa praticabile, per via naturale, lungo i millenni. Nel caso specifico, con riguardo al coinvolgimento di un soggetto terzo al di fuori di qualsiasi relazione con l’altro soggetto biologicamente generante. Proprio da questo punto di vista si coglie l’apporto di maggior interesse della pronuncia emanata dalla Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte riconosce che i temi rilevanti per la decisione legislativa sull’ammissibilità della fecondazione eterologa investono questioni complesse di natura sociale ed etica, che devono tener conto, oltre che dei profili concernenti il benessere del bambino e la prevenzione di ripercussioni negative o di un uso improprio, anche della "dignità umana".
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