martedì 10 giugno 2014
COMMENTA E CONDIVIDI
“Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge 40 nella parte in cui vietava la tecnica di fecondazione eterologa, la Corte riconosce espressamente che esistono norme che disciplinano profili pregnanti, ma anche che ne sono assenti altre; la stessa Corte ricorda come spetti in questi casi alla saggezza del legislatore eliminare la carenza normativa nel modo più sollecito ed opportuno». Lo dichiara Alberto Gambino, ordinario di diritto privato e direttore del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università Europea di Roma. “In particolare la Corte riconosce che l’accoglimento della questione di illegittimità non può far rivivere gli atti amministrativi che prima della legge 40 regolavano la fecondazione eterologa; dunque – aggiunge il giurista – occorrerà una normativa di dettaglio, necessaria per garantire la piena operatività dei centri di procreazione medicalmente assistita”. “Quanto poi al diritto del figlio nato da eterologa di conoscere le sue origini genetiche – conclude Gambino - la Corte conferma l’orientamento positivo, così cristallizzando la responsabilità del donatore almeno sul piano morale e il diritto del figlio a ricostruire la sua identità biologica”.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: