giovedì 9 marzo 2017
La nostra Costituzione, come ricordava spesso Carlo Alfredo Moro, nobile e storica figura di magistrato minorile, è profondamente ispirata dal favor per i minori (art. 30 e 31, ma anche 37). Il versante giurisdizionale di questa scelta dei costituenti è stato ben costruito attraverso il rafforzamento dei preesistenti tribunali dei minorenni, quali uffici specializzati e autonomi volti alla protezione del bambino e dell'adolescente e caratterizzati, sotto il profilo processuale penale, dallo stretto intreccio tra intervento repressivo e intervento educativo. Tale sistema ha trovato, in più occasioni, riscontro positivo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, anche in epoca recente, non ha mancato di inquadrare i Tribunali dei minorenni come «un giudice specializzato, da considerarsi "naturale" per la tutela degli interessi dei minori» (sent. n. 194/2015, rel. Grossi; sent. n. 134/2016, rel. Amato) e la cui composizione «mista» è stata reputata idonea a soddisfare le esigenze costituzionali in materia (ord. n. 330/2003, rel. Neppi Modona).
Allargando la visuale all'Unione Europea, non è difficile leggere, nella recente Direttiva 2016/800/Ue sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (la quale pure si astiene dal suggerire modelli organizzativi dettagliati), una precisa scelta di campo per un "giusto processo" minorile, attento al recupero e al reinserimento degli autori di reato e alla correlata riduzione del tasso di recidiva.
Rispetto a tale situazione, a molti (Csm compreso, ma ho in mente l'appello sottoscritto da un folto numero di docenti universitari, esperti, professionisti di cultura, sensibilità e provenienza diversissime), è parso che la proposta di legge approvata dalla Camera, che accorpa gli uffici minorili con quelli ordinari, richieda un'attenta riflessione. Se è vero che tutti concordano sulla necessità di continuare a garantire l'elevata specializzazione professionale della magistratura addetta a tale settore e che c'è anche un discreto consenso sull'opportunità di un sistema giurisdizionale unitario e integrato (oltre che multidisciplinare e attento alle esigenze di prossimità geografica), allora non dovrebbe essere difficile consolidare il modello italiano di giustizia minorile, in luogo di destrutturarlo in nome di attesi benefici finanziari e organizzativi che paiono, alla grande maggioranza degli operatori di settore e degli esperti, largamente aleatori. Insomma, il «superiore interesse del minore», invocato non sempre a proposito, in questo caso dovrebbe suggerire il rafforzamentodei Tribunali e delle Procure minorili: un magistrato non minore, ma per i minori.
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