giovedì 20 novembre 2014
​Il ddl che adegua la normativa alla disciplina dell'Unione europea passa ora alla Camera. Il voto conferma l'asse Pd-M5S sulla responsabilità civile dei magistrati.
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Via libera dell'Aula del Senato al ddl sulla responsabilità civile dei magistrati. Il provvedimento è stato approvato con 150 voti favorevoli, 51 contrari e 26 astenuti. Il testo passa ora alla Camera. Hanno votato a favore del ddl oltre ai partiti di maggioranza anche i rappresentanti di M5S. Astenuti i senatori di Sel, contrari invece quelli di Forza Italia e di Gal.Cambia la legge Vassalli sulla responsabilità civile dei magistrati, introdotta nel 1988 dopo il referendum dell'anno precedente. Le nuove disposizioni, approvate dal Senato e che dovranno ora essere esaminate dalla Camera, adeguano la normativa alla disciplina dell'Unione europea e comunque lasciano immutato il meccanismo della responsabilità indiretta. Il cittadino che ritenga di aver subito un torto dovrà quindi rivolgersi allo Stato che poi dovrà rivalersi sul magistrato. Prima novità è comunque l'ampliamento della possibilità di ricorso, attraverso l'eliminazione del filtro di ammissibilità della domanda risarcitoria. Viene quindi definita la colpa grave, che consiste nella violazione manifesta della legge e del diritto dell'Ue, nel travisamento del fatto e delle prove, nell'affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento, nell'emissione di un provvedimento cautelare fuori dai casi consentiti dalla legge. Una clausola di salvaguardia esclude che possa dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi del Trattato sul funzionamento della Ue, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di giustizia europea. Per l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, il presidente del Consiglio, entro due anni dal risarcimento riconosciuto al cittadino, ha l'obbligo di esercitarla nel caso di diniego di giustizia ovvero nei casi in cui la violazione della legge e del diritto comunitario o il travisamento del fatto o delle prove, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio.
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