sabato 11 gennaio 2014
COMMENTA E CONDIVIDI
A parte il terremoto politico causato dalla decisione del Tar, quali sono le conseguenze e i passaggi innescati dal pronunciamento? Proviamo a esaminare i nodi principali.1 CHE COSA SUCCEDE ADESSO? Il governatore del Piemonte Roberto Cota ha già annunciato l’intenzione di proseguire nell’attività di governo, presentando al contempo davanti al Consiglio di Stato un ricorso contro la sentenza del Tar regionale. Il dispositivo reso noto ieri, infatti, accogliendo un precedente ricorso della Bresso, «annulla l’atto di proclamazione degli eletti». L’impugnativa preannunciata da Cota dovrà essere integrata da una richiesta cautelare con cui si domanda al Consiglio di Stato una sospensione degli effetti della decisione del Tar. Se la richiesta verrà accolta, spiega il docente di diritto costituzionale a Teramo Stelio Mangiameli, «Consiglio e Giunta regionali rimangono nei loro poteri». Sotto il profilo procedurale, l’iter del ricorso con sospensiva prevede tempi rapidi. Può essere preannunciato anche in attesa del deposito delle motivazioni, ma è consigliabile inoltrarlo dopo averle lette, per poter meglio argomentare le pretese. A decidere sarà la V sezione del Consiglio di Stato. In caso di non accoglimento («reiezione» è il termine tecnico), Giunta e Consiglio decadranno.2 GLI ATTI SINORA COMPIUTI RESTANO VALIDI? Fra i cardini del diritto, ci sono il principio della continuità di governo e quello fissato nel brocardo Tempus regit actum (il parametro per la validità di un atto, e per estensione delle decisioni di un collegio, si fonda sulla norma vigente al tempo della sua formazione). Dunque le determinazioni sono valide ed efficaci: «Non si crea retroattivamente un vuoto. Gli atti compiuti e posti in essere non vengono annullati dalla decisione del Tar. Possono eventualmente essere impugnati per altri motivi, ma non per quel vizio nella composizione dell’organo che li ha adottati», puntualizza Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale. Di parere analogo il docente di Tor Vergata, Francesco Saverio Marini: «Gli atti non vengono annullati, perché in ogni caso opererebbe la figura del "funzionario di fatto". Nella misura in cui c’è un’apparenza di legittimità dell’autore dell’atto, esso rimane valido anche se successivamente si riscontra un’illegittimità nella investitura dell’organo». 3 COSA ACCADE IN ATTESA DEL CONSIGLIO DI STATO? La Giunta e il Consiglio proseguono nell’amministrazione regionale ordinaria, con particolare riguardo agli atti urgenti e indifferibili. Presto dovrà essere approvato il bilancio, in esercizio provvisorio fino al 31 gennaio, e dunque l’Aula dovrà tornare a riunirsi. Per il professor Mangiameli, tuttavia, «è consigliabile, per motivi di prudenza e opportunità, non fare atti straordinari, nel lasso di tempo in cui la giustizia è chiamata ad esprimersi».4 PERCHÉ CI SONO VOLUTI TRE ANNI E MEZZO PER LA SENTENZA DI PRIMO GRADO? Il premier Enrico Letta ha definito ieri «incredibile» il tempo per il pronunciamento del Tar piemontese, visto che le elezioni regionali si erano tenute nel 2010. «In effetti – ragiona con Avvenire un alto magistrato in servizio presso un altro Tar regionale– si tratta di un tempo inconsueto e davvero lungo, tenuto conto del fatto che il codice del processo amministrativo prevede espressamente, all’articolo 119, procedure accelerate per decisioni in materia elettorale».5 QUANTO CI VORRÀ PER UNA PRONUNCIA DEFINITIVA? Di norma, le parti hanno venti giorni per il ricorso e per chiedere una sospensiva dell’esecuzione. Il Consiglio di Stato ne ha altri 45 per fissare l’udienza. Vista la delicatezza della materia, spiega una fonte qualificata della magistratura amministrativa, sarebbe lecito attendersi una scadenza ravvicinata (anche se nel caso del Molise, l’anno passato, il Consiglio impiegò quattro mesi per giungere ad una sentenza). Se così fosse, la pronuncia definitiva del massimo organo della giustizia amministrativa (di conferma della sentenza del Tar o di accoglimento del ricorso con sospensiva) potrebbe essere definita nei prossimi due mesi, forse entro la fine di marzo.6 SI POTREBBE VOTARE PER LE REGIONALI INSIEME ALLE EUROPEE DI FINE MAGGIO? In teoria sì, calendario alla mano, ma a patto che la pronuncia del Consiglio di Stato arrivi davvero in tempi brevi. E sempre che, ovviamente, confermi quella del Tar. Pare esclusa, comunque, la possibilità di un ricorso ad un ulteriore grado di giudizio, non contemplato nella giustizia amministrativa: quale che sia, la sentenza delle toghe di Palazzo Spada dovrà pronunciare la parola fine sulla questione.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: