martedì 11 novembre 2014
​Il tribunale dei minori di Bologna ha rinviato alla Corte Costituzionale il riconoscimento di un'adozione (da parte della compagna della madre naturale) fatta negli Usa. Sul caso la Procura aveva dato parere contrario.
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​Il tribunale dei minorenni, vista la complessità del caso, ha deciso di "passare la mano" e ha chiesto alla Corte Costituzionale di intervenire. Una coppia di donne ha chiesto di vedere riconosciuta anche in Italia l'adozione, stabilita dai giudici degli Usa dove le due si sono sposate, della figlia biologica minorenne di una delle due da parte dell'altra. La Procura di Bologna aveva dato un parere negativo, sottolineando come in Italia la legislazione vigente non consenta questo tipo di adozioni e non preveda il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma il Tribunale dei minori con un'ordinanza ha affrontato la questione da un'angolatura diversa, ribaltando la questione alla Consulta. Entrambe le donne sono diventate madri con la fecondazione eterologa da donatore anonimo e ciascuna, con sentenze dei tribunali americani, ha ottenuto l'adozione del figlio dell'altra. Una delle due donne, successivamente, ha avuto la cittadinanza italiana: si è poi trasferita a Bologna con la famiglia e ha chiesto che le venga riconosciuta anche in Italia l'adozione della figlia della partner. Secondo il parere dei giudici, che hanno citato una serie di sentenze della Corte costituzionale, "il matrimonio celebrato all'estero tra persone di sesso uguale non è più considerabile come contrario all'ordine pubblico" soprattutto alla luce "del mutato quadro sociale ed europeo" anche se in Italia è assente una legge specifica. Per i giudici, si sarebbe "sgretolato" allora "uno dei principi che ostava al riconoscimento, in Italia, di un legame familiare tra un minore e due genitori omosessuali: che il rapporto tra i medesimi urtasse contro l'ordine pubblico interno". Il Tribunale dei minorenni di Bologna ritiene necessario "sollevare questione di legittimità costituzionale" degli articoli 35 e 36 della legge 184/1983 (sulle adozioni internazionali) nella parte in cui "non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore adottato il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia".
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