mercoledì 21 settembre 2016
Sì della Camera: previste condanne fino a sei anni per stalking informatico. Le vittime potranno chiedere la rimozione o l’oscuramento di contenuti aggressivi direttamente al gestore dei siti Il testo passa ora al Senato.
Cyberbullismo, primo giro di vite
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Primo giro di boa per la legge sul cyberbullismo. L’aula della Camera ha approvato ieri - con 242 sì, 73 no e 48 astenuti - il progetto di legge, che passa ora al Senato. Tra le principali novità, oltre alla prima definizione del reato, le condanne fino a sei anni per lo stalking via web, e la possibilità per chiunque, anche minorenne, di chiedere ai gestori dei siti la rimozione o l’oscuramento di contenuti aggressivi. Critiche dal M5S: «La buona legge approvata al Senato è stata sabotata alla Camera sull’altare della censura al web». «Segnale molto positivo » per il Telefono Azzurro. 

L’articolato approvato in seconda lettura da Montecitorio – con ampie modifiche rispetto a quello passato al Senato dove dovrà tornare – offre la prima definizione normativa di bullismo e cyberbullismo, e consente appunto di richiedere la rimozione di contenuti oggetto di persecuzione online, sia al minore sia al suo genitore. Il Garante per la Privacy verifica l’intervento del gestore del sito e, se questi non adotta misure entro 48 ore, provvede direttamente. I gestori dei siti dovranno dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle richieste di oscuramento, rimo- zione o blocco dei dati; obbligo di comunicazione di tali procedure sull’home page degli stessi siti. Innanzitutto la definizione.

Il bullismo è definito come l’aggressione o la mo-lestia, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura: atti vessatori, pressioni o violenze fisiche e psicologiche, istigazione all’autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative a razza, lingua, religione, orientamento sessuale, opinione politica, aspetto fisico o condizioni personali e sociali della vittima. Il cyberbullismo è definito come fenomeno che si manifesta attraverso uno o più atti di bullismo per telefono, Internet, social network, messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Poi le sanzioni.

Per atti di bullismo che non costituiscano reati procedibili d’ufficio, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, il questore potrà convocare il responsabile ammonendolo oralmente e invitandolo a una condotta conforme alla legge. Se l’ammonito è minorenne, il questore convoca con l’interessato almeno un genitore. Per lo stalking informatico o telematico c’è la reclusione da 1 a 6 anni, anche in casi di scambio di identità e invio di messaggi o la divulgazione di testi o di immagini o mediante diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, ottenuti con inganno o minacce. Anche le scuole dovranno fare prevenzione. In ogni istituto infatti tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore.

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