mercoledì 17 luglio 2019
Più del 50% delle organizzazioni ha in programma le assemblee per adeguare gli statuti richiesti dalla riforma.
La proroga al 30 giugno 2020 non ha variato la serie di adempimenti necessari per l’entrata in vigore delle nuove norme. In ritardo i decreti sulla raccolta fondi, attesa anche per il via libera Ue(Foto Ansa)

La proroga al 30 giugno 2020 non ha variato la serie di adempimenti necessari per l’entrata in vigore delle nuove norme. In ritardo i decreti sulla raccolta fondi, attesa anche per il via libera Ue(Foto Ansa)

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Avanti, nonostante tutto. In attesa di decreti e precisazioni da parte di Parlamento e governo, il Terzo settore ha aperto la stagione del cambiamento. Più della metà delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, in queste settimane, ha in programma le assemblee per la modifica degli statuti. Un primo passo importante, dopo la proroga dal 3 agosto prossimo al 30 giugno 2020 concessa per adeguare gli statuti di tutte le realtà interessate dalla riforma, imprese sociali comprese. L’obiettivo è evitare un disallineamento sui tempi, garantendo un passaggio lineare dal vecchio sistema normativo a quello nuovo. Proprio la natura nuova di questi soggetti sarà la prima sfida da affrontare, mentre cooperative e mondo non profit attendono in questi mesi altri importanti decreti attuativi.


Odv, Aps e altri
Le Organizzazioni di volontariato (Odv) e le Associazioni di promozione sociale (Aps) sono le categorie finora regolamentate da specifiche leggi e storicamente le più radicate. A queste si aggiungeranno gli enti filantropici, finora conosciuti sotto forma di fondazioni, associazioni filantropiche e fondazioni di comunità, le imprese sociali, totalmente rinnovate e potenziate rispetto al passato e che comprendono le cooperative sociali, le reti associative, che grazie alla riforma acquistano un nuovo ruolo nelle attività di monitoraggio e controllo, e le società di mutuo soccorso.

Chi fa cosa: la mappa «Gli enti interessati alla modifica sono quelli elencati all’articolo 101, comma 2 del Codice, ovvero le Onlus, le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Organizzazioni di volontariato (Odv), iscritte nei rispettivi registri e anagrafi» spiegano Monica Poletto e Luca Degani, rispettivamente coordinatrice e componente del Tavolo tecnico legislativo del Forum del Terzo settore. Tre tipologie di soggetti, dunque, con compiti diversi. L’altra novità riguarda l’introduzione di un’unica categoria che definisce i contorni di questo variegato mondo: sono gli Enti del terzo settore (la sigla è Ets), accomunati da uno stesso profilo giuridico, dall’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (in questo caso l’acronimo è Runts) e dalla presenza di attività volontaria. Una grande famiglia in cui soggetti diversi opereranno secondo regole e finalità comuni.


Registro unico
Il Registro sarà a carattere nazionale e informerà sull’esistenza di un ente e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. Avrà quindi una funzione di trasparenza, anche con riguardo all’applicazione della normativa fiscale.

«I chiarimenti del ministero del Lavoro che si sono susseguiti, da ultima la circolare del 31 maggio scorso, hanno gettato un po’ di luce sull’efficacia da attribuirsi alle modifiche statutarie» spiegano dal Forum. In particolare, per le Onlus «l’efficacia delle modifiche è tutta 'sospesa'» ed «è subordinata all’entrata in funzione del Registro Unico». In ogni caso, la proroga al 30 giugno prossimo non tocca la possibilità da parte di tutte le realtà associate di definire o chiudere il percorso di adeguamento. «Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato che decidessero, al di là della proroga, di chiudere adesso con le assemblee i percorsi di modifica statutaria inviando tutto alle Regioni o al ministero Lavoro, avrebbero comunque la garanzia di andare nel Registro unico nazionale», la nuova mappa del Terzo settore.


Enti di Terzo settore
Gli Ets sono l’altra novità della riforma: le realtà del Terzo settore saranno accomunate da uno stesso profilo giuridico, dall’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore e dalla presenza di attività volontaria. Per diventare Ets sarà necessario svolgere una o più attività di interesse generale (in un elenco di 26 aree di intervento).

Cosa resta da fare Più in generale, l’estate resta un mo- mento cruciale per la riflessione lasciata agli enti sul loro futuro. «Fino a questo momento – spiegano Poletto e Degani – solo le Onlus hanno dovuto scegliere le proprie attività all’interno di un elenco di settori indicati per legge. Ora tale scelta dovrà essere attuata anche da Aps e Odv. Occorrerà poi riflettere su chi sono i propri soci e su quale implicazione abbiano all’interno dell’associazione o dell’ente, a seconda che essi siano volontari, lavoratori, fruitori dei servizi, partecipanti dell’attività o della vita associativa ». Altra importante riflessione riguarderà la modalità di concreta realizzazione delle proprie attività: se esse siano svolte con la prevalenza di volontari, se siano rivolte in prevalenza ad associati oppure no, quali tipologie di entrate sono necessarie per la loro realizzazione. Altro aspetto da chiarire è l’autorizzazione dell’Unione Europea sulle nuove regole fiscali. Per quanto riguarda infine il tema del finanziamento, legato alla scrittura del decreto sulla raccolta fondi, è parere condiviso che ci si trovi ancora in alto mare.

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